I requisiti richiesti agli aspiranti genitori adottivi sono indicati nell'art. 6 della legge adozione.
Essi sono:
1) i coniugi devono essere coniugati da almeno tre anni (od essere comunque uniti in matrimonio ed aver convissuto in modo stabile e continuativo per almeno tre anni, possibilità subordinata all'accertamento del Tribunale);
2) i coniugi non devono avere in corso, o di fatto avuto negli ultimi tre anni, nessuna separazione personale;
3) l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato, con la deroga prevista dal sesto comma del citato articolo che non preclude l'adozione qualora il limite massimo di età sia superato da uno solo dei coniugi in misura non superiore a dieci anni;
4) la coppia deve essere affettivamente idoena e capace di educare, istruire e mantenere il minore che intende adottare;
5) il limite di cui al punto n. 3 è superabile:
- a. dalla mancata adozione possa derivare un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore;
- b. qualora l'adozione riguardi un fratello od una sorella del minore già adottato;
- c. quando si tratti di genitori di figli anche adottivi di cui almeno uno sia ancora minore.
Ai coniugi sono consentite infine più adozioni, anche con atti successivi.