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Tribunale per i Minorenni di Campobasso - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni di Campobasso
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Adozioni casi particolari

L'adozione in casi particolari tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, oi minori che si trovano in particolari situazioni di disagio (cfr. articolo 44 lettere a, b, ced della legge 184/83)
Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, l'adottato antepone al proprio il cognome dell'adottante. Presupposto fondamentale è che i genitori dell'adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.

 

I  casi contemplati  prevedono tale opportunità per:

1) persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un periodo prolungato di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

2) il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

3) i presentano che una minorazione fisica, psichi o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da un processo di svantaggio sociale minori o di emarginazione (articolo 3 della legge 104 del 1992)

4) constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single).
I legami con la famiglia di origine permanente e in tale tipo di adozione gli adottanti non acquistano diritto alcuno su eventuali beni del minore adottato.

Il minore, invece, è equiparato ai figli nati nel matrimonio e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
Va, infine, precisato che, a differenza dell'adozione ordinaria, l'adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.

La domanda dovrà essere presentata presso la cancelleria del tribunale per i minorenni con l'indicazione del minore del quale si chiede l'adozione ed i motivi.
La procedura è essente dal pagamento di qualsiasi diritto o imposta.

 

Riferimenti Normativi
art. 44 e seguenti della legge n. 184/83 (Diritto del minore ad una famiglia" e disciplina in Italia l'adozione dei minori) e successive modificazioni.

 

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