Il procedimento è così strutturato:
le coppie che intendono adottare depositano domanda cui vanno allegati i seguenti documenti, in carta semplice:
1) certificato medico rilasciato da struttura pubblica attestante la sana costituzione psicofisica e la essenza da malattie contagiose;
2) foto dei coniugi, di cui una per ciascun coniuge ed una di coppia;
3) dichiarazione, da parte dei genitori degli aspiranti adottanti, di consenso all'adozione da parte dei figli;
4) certificato di morte nel caso di decesso dei genitori degli stessi aspiranti adottanti;
5) certificato di nascita, di matrimonio e di residenza dei richiedenti;
6) stato di famiglia.
Nella domanda va specificata l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli o minori in stato di handicap (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992). Va anche anche redatta una scheda informativa che sintetizza le condizioni socio-familiari dei coniugi.
E' ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più Tribunali per i Minorenni, purché se ne dia in ogni caso comunicazione ai tribunali precedentemente aditi. Il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, qualora ciò si assuma, richiede, così come previsto dal primo comma dell'art. 22 della legge adozione, copia atti di parte ed istruttori depositati al Tribunale in precedenza interessato. Qualora detto Ufficio per ragioni organizzative non adempiere alla richiesta, l'Ufficio invita i richiedenti a provvedere all'invio a mezzo posta dei documenti mancanti, ovvero, nel caso in cui i coniugi debbano essere ascoltati a Campobasso, a depositarli direttamente presso la cancellazione in occasione di tale adempimento istruttorio.
La domanda conserva efficacia per tre anni e decade se non rinnovata entro tale termine.
In tal caso va presentata nuovamente la documentazione necessaria per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge adozione.
Immediatamente dopo la proposizione dell'istanza, il Tribunale richiede all'Autorità di polizia ed al Servizio sociale competente per il comune di residenza dei coniugi approfonditi accertamenti sulla loro situazione personale ed economica, salute, l'ambiente familiare ed in particolare motivare relazioni di un assistente sociale, di uno psicologo e di uno psichiatra circa la capacità degli istanti di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare. Tali indagini devono concludersi entro 120 giorni dall'invio della documentazione, termine prorogabile una sola volta e sempre per la medesima durata.
Una volta acquisita dal Tribunale per i Minorenni la documentazione completa delle indagini richieste, si provvede a fissare in ogni caso per le coppie residenti nella Regione Molise un colloquio con un componente privato (vedasi menu 'Componenti Privati'), che costituisce l'ultimo atto istruttorio del procedimento, fatta salva l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti.
Nel caso in cui invece la domanda sia stata presentata da coniugi residenti in altre Regioni d'Italia, si provvede nella maggior parte dei casi alla fissazione del colloquio ove sussista la necessità di approfondire la conoscenza degli istantanti o qualora l'audizione effettuata presso altri Tribunali sia di epoca risalente.
E' molto importante sottolineare che al termine del procedimento il Tribunale non emette alcun decreto di idoneità, a differenza di quanto è previsto per l'adozione internazionale.
Nel caso in cui la coppia, in base al complessivo esame della documentazione raccolta, sia valutata positivamente, viene inserita in un apposito elenco nel quale sono precelti i coniugi, ovunque residenti in Italia, di volta in volta maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore dichiarato in stato di abbandono, tenendo conto, a parità di condizioni, dell'ordine cronologico di presentazione della presentazione.
A tal riguardo è utile conoscere che, presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, la possibilità di essere prescelti quali genitori adottivi è assai limitata, in considerazione dell'esiguo numero di adottandi dovuto alla realtà demografica del territorio di competenza.
Il Tribunale, previo avviso ai coniugi prescelti, i quali possono evidentemente dichiarare di rinunciare alla domanda, procedendo infine all'affidamento provvisorio del minorenne.
Viene quindi effettuata la consegna dello stesso, ove possibile presso la sede del Tribunale di Campobasso.
Viene poi disposto l'affidamento preadottivo, una volta divenuto definitivo il provvedimento di dichiaratoria dello stato di abbandono.
I genitori adottivi sono informati circa i fatti rilevanti relativi al minore emersi durante le indagini dei Servizi sociali, ad esempio circa le sue condizioni di salute.
l periodo di affidamento preadottivo dura un anno ed in tale lasso di tempo il giudice tutelare competente per il Comune di residenza, il tutore nominato ed i Servizi sociali locali sono incaricati di effettuare gli opportuni interventi di sostegno e controllo, al fine di fornire al Tribunale tutti gli elementi necessari per la dichiarazione di adozione.
Nel corso dell'anno vengono fissati due colloqui presso il Tribunale, a distanza di circa sei mesi, tenuti generalmente da un componente privato. L'affidamento preadottivo è revocato quando vengono accertate difficoltà di convivenza ritenute non superabili.
Al termine di detto periodo, sulla scorta di quanto accertato dai competenti Servizi sociali ed in base alle risultanze dei colloqui con gli aspiranti adottanti e con il minore (tenuto conto della sua età e capacità di discernimento), il Tribunale per i Minorenni in camera di consiglio emette sentenza con cui dispone di far luogo all'adozione definitiva oppure ordinana di proroga dell'affidamento, nel caso in cui sia necessario nell'interesse del minore aggiungere ulteriori interventi ed accertamenti per un definitivo inserimento nella nuova famiglia (art. 25 legge adozione).
L'adozione determina l'acquisizione dello status di figlio nato dal matrimonio degli adottanti (art. 27 legge adozione).
La sentenza di adozione viene comunicata, a cura della cancelleria, all'ufficiale dello stato civile per annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
E' fatto divieto a chiunque ne sia a conoscenza in ragione del proprio ufficio di fornire informazioni atte a rintracciare un minore adottato (art. 73 legge adozione); in particolare all'ufficiale di stato ed all'ufficiale di civile anagrafe è vietato fornire notizie, certificazioni ed informazioni, estratti o copie da cui possa risultare il rapporto di adozione, salvo espressa autorizzazione dell' Autorità Giudiziaria (art. 28 legge adozione).