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Tribunale per i Minorenni di Campobasso - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni di Campobasso
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requisiti e adempimenti

Per l'adozione internazionale i requisiti richiesti agli aspiranti genitori adottivi sono i medesimi previsti dall'art. 6 della legge n. 184/1983, modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (in seguito denominata 'legge adozione'). Essi sono:
1) i coniugi devono essere coniugati da almeno tre anni (od essere comunque uniti in matrimonio ed aver convissuto in modo stabile e continuativo per almeno tre anni, possibilità subordinata all'accertamento del Tribunale);
2) i coniugi non devono avere in corso, o di fatto avuto negli ultimi tre anni, alcuna separazione personale;
3) l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato, con la deroga prevista dal sesto comma del citato articolo che non preclude l'adozione qualora il limite massimo di età sia superato da uno solo dei coniugi in misura non superiore a dieci anni;
4) la coppia deve essere capace di educare, istruire e mantenere il minore che intende adottare;
5) il limite di cui al punto n. 3 è superabile:
- a. qualora dalla mancata adozione possa derivare un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore;
- b. qualora l'adozione riguardi un fratello od una sorella del minore già adottato;
- c. quando si tratti di genitori di figli naturali od adottivi di cui almeno uno sia ancora minore. Ai coniugi sono consentite infine più adozioni, anche con atti successivi. In caso di cittadini italiani residenti in uno stato straniero, è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto in cui si trova il comune della loro ultima residenza e, in mancanza, è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma.
La domanda può essere presentata unitamente a quella per l'adozione nazionale.
All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti in carta semplice, in originale ed in copia (vedasi menu 'Modulistica'):
1) certificato medico rilasciato da struttura pubblica attestante la sana costituzione psicofisica e la esenzione da malattie contagiose, anche in base alle analisi mediche di cui al punto successivo;
2) analisi mediche (H.I.V., Epatiti, T.B.C., Wassermann) da eseguirsi in una struttura pubblica;
3) fotografie dei coniugi, una per ognuno di essi, ed una di coppia;
4) dichiarazione, da parte dei genitori viventi degli adottanti, di consenso all'adozione richiesta dai figli;
5) certificato di morte nel caso di decesso dei genitori degli stessi adottanti;
6) certificati di nascita, di matrimonio e di residenza dei richiedenti;
7) stato di famiglia;
Una volta depositata la domanda, il Tribunale, se non ritiene di pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti richiesti, trasmette entro quindici giorni copia della dichiarazione di disponibilità ai Servizi degli enti locali. Entro i quattro mesi successivi detti Servizi effettuano colloqui con i coniugi (generalmente tramite uno psichiatra, uno psicologo e un pedagogista), acquisiscono elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori, indagano sulla loro idoneità ad inserire il minore in un contesto culturale diverso da quello di origine, sul loro ambiente ed in generale sulla capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, e trasmettono al Tribunale dettagliate relazioni. Il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, ricevuta la documentazione, convoca i richiedenti per l'effettuazione di un colloquio con due Componenti Privati (vedasi il relativo menu). Procede, quindi, in Camera di consiglio ad emanare, entro due mesi dalla ricezione della documentazione trasmessa dai Servizi, specifico decreto di idoneità all'adozione internazionale o di inidoneità nel caso di carenza dei requisiti previsti. Avverso detto ultimo provvedimento i coniugi, entro dieci giorni dalla notificazione del decreto, possono presentare reclamo alla sezione per i Minorenni della Corte d'Appello di Campobasso. Il decreto di idoneità ha efficacia per tutta la durata della procedura che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento attraverso il conferimento di incarico ad uno degli Enti autorizzati (vedasi il relativo menu per l'elenco completo), che va comunicato al Tribunale. Copia del predetto provvedimento e delle relazioni dei Servizi sociali vengono trasmessi alla Commissione per le Adozioni Internazionali (organo amministrativo di garanzia con sede in Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Autorità Centrale per l'Italia), ed eventualmente all'Ente, se è già stato prescelto dalla coppia.
Avviato il contatto con l'Ente autorizzato, questo organizza incontri per informare gli istanti sulle procedure inerenti la realtà dell'adozione internazionale del paese straniero individuato, per prepararli al loro futuro ruolo di genitori adottivi, e li assiste, con l'ausilio dei propri referenti nei vari Stati, nel loro soggiorno all'estero, in particolare mettendoli in contatto con l'autorità giurisdizionale competente a disporre l'affidamento o l'adozione di un minore in stato di abbandono. L'ente trasmette all'Autorità centrale del Paese straniero tutta la documentazione. Si procede quindi all'incontro con il bambino secondo le diverse procedure previste dai vari Stati ed all'espletamento del procedimento volto alla declaratoria di adozione. Conclusa positivamente tale fase, l'ente ne dà comunicazione alla Commissione per le adozioni internazionali, trasmette copia di tutti gli atti ed inoltra la richiesta di autorizzazione all'ingresso ed alla permanenza del minore adottato in Italia. Acquisita tale autorizzazione, la coppia, al rientro nel territorio nazionale, deposita la documentazione formatasi all'estero al Tribunale per i Minorenni, dopo averla fatta tradurre ed autenticare dalle competenti autorità consolari, e richiede che l'Ufficio emani i provvedimenti richiesti dalla normativa (vedasi menu 'Modulistica'). Il Tribunale per i Minorenni di Campobasso procede quindi ad acquisire una nuova relazione sociale per verificare la positività dell'inserimento del minorenne nella nuova famiglia e ad un nuovo colloquio presso la propria sede. In caso di esito positivo di detti adempimenti istruttori, ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile. Nell'ipotesi in cui l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, riconosce il provvedimento estero come affidamento preadottivo e, dopo un anno, verificata la conformità della permanenza nella famiglia all'interesse del minorenne, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. Con tali provvedimenti il minore diviene cittadino italiano e componente a tutti gli effetti della famiglia.

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