Il Tribunale per i Minorenni è competente per tutti i procedimenti di natura penale relativi a reati commessi da minorenni, e per la gran parte di quelli civili e di volontaria giurisdizione (ad eccezione di quelli di competenza del Giudice tutelare) e di adozione, nazionale ed internazionale, concernenti i soggetti minori di età. Giudica con l'intervento di due Magistrati togati e di un uomo e di una donna, Componenti Privati (vedasi il relativo menu).
In particolare in materia penale il Tribunale è competente per i reati commessi dai minori degli anni 18 e maggiori degli anni 14. La relativa procedura è regolata dal DPR n. 448/1988 (per il testo vedasi il menu 'Fonti normative').
In materia civile sono di competenza del Tribunale per i Minorenni i procedimenti relativi alla decadenza ed alla limitazione della responsabilità genitoriale (artt. 330, 333, 336 Codice Civile), a meno che, relativamente ai procedimenti di cui all'art. 333, tra le parti sia in corso giudizio di separazione o divorzio, o giudizio ai sensi dell'art. 316 del Codice Civile, all'autorizzazione al matrimonio del minore che abbia compiuto i sedici anni (art. 84 Cod. Civ.), ed a tutti gli altri elencati nell'art. 38 delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile (art. 90, 251, 317 bis, 332, 334, 335, 371 ultimo comma Cod. Civ.). Nei procedimenti di volontaria giurisdizione la competenza si radica con riferimento alla dimora abituale, centro di interessi del minorenne.
Per i procedimenti instaurati successivamente al 20.6.2022 trova applicazione il nuovo testo dell'art. 38 disp. att. c.c., introdotto con legge 26.11.2021 n. 206 art. 1 comma 28, cui si fa espresso rinvio.
In materia di adozione nazionale il Tribunale valuta la sussistenza dello stato di abbandono (ex art. 8 e segg. della legge n. 184/1983 e successive modificazioni - testo nel menu 'Fonti normative'), le coppie aspiranti all'adozione, che possono essere residenti anche al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, e le compara ai fini dell'affidamento preadottivo, che ha durata di un anno, dichiara l'adozione dei minori e dispone l'adozione in casi particolari (art. 44 della legge sopra citata).
In materia di adozione internazionale il Tribunale valuta le coppie aspiranti emettendo specifico decreto di idoneità, ordina e dichiara, secondo gli ordinamenti dei singoli Stati di origine dei minori,
la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile o l'efficacia in Italia del predetto provvedimento come affidamento preadottivo.
In materia amministrativa il Tribunale provvede all'applicazione delle misure rieducative nei confronti dei minori con condotta irregolare (art. 25 della legge n. 1404/1934) ed agli interventi di tutela in favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di delitti a carattere sessuale.