PATROCINIO A SPESE DELLO STATO EX DPR 115/2002
- IN MATERIA PENALE:
E' assicurato il patrocinio per la difesa del minore non abbiente, indagato, imputato,
condannato e persona offesa.
Per essere ammessi al patrocinio bisogna possedere un reddito annuo imponibile risultante
dall'ultima dichiarazione dei redditi non superiore ai limiti di cui al DPR 115/2002, periodicamente aggiornati.
L'istanza va presentata all'Ufficio del Giudice innanzi al quale pende il processo, utilizzando il modulo sottostante. Va allegata all'iistanza
una dichiarazione sostitutiva di certificazione (di cui si riporta un fac-simile alla fine del paragrafo) nella quale si indicherà il reddito complessivo familiare.
Una volta ammessi al patrocinio, l'Ufficio finanziario verificherà l'esattezza dell'ammontare
del reddito e se il beneficio è stato erroneamente concesso, si procederà al recupero delle
somme anticipate dallo Stato a carico dei minori e dei familiari conviventi. Il difensore deve
essere sceltotra quelli iscritti nell'elenco degli avvocati per il patrocinio penale,
consultabile presso questo Tribunale e presso ogni Ordine degli Avvocati del distretto.
LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO DEL
MINORE (art.118 del DPR 25.5.2002, n. 115).
Se il minorenne non ha un difensore di fiducia ne sarà nominato uno d'ufficio. Detto
difensore nel processo minorile è direttamente pagato dallo Stato, ma si procederà al
recupero delle somme liquidate al difensore nei confronti del minore e dei familiari
conviventi qualora si accerti il superamento dei limiti di reddito imposti per l'ammissione al
patrocinio.
- IN MATERIA CIVILE:
E' assicurato il patrocinio per la difesa del minore, genitori o altre parti, purché non superino i limiti imposti dalla suddetta norma.
L'istanza di ammissione va presentata al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Campobasso, che in caso di sussistenza dei requisiti delibera l'ammissione al beneficio, che sarà poi sottopostiaai controlli dei competenti Uffici finanziari.
L'istanza di liquidazione dei compensi va depositata al giudice innanzi al quale pende o si è definito il procediemento.